Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 273/1999

    Questione infondata
    30 giugno 1999

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti ell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 gennaio 1992, n. 5) e degli artt. 1, 2, 3, 34 e 35 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, nella parte in cui non comprendono nella disposta revisione del sistema ordinamentale e del trattamento economico del personale "delle Forze armate e degli altri corpi militari ed equiparati", il personale militare della Croce rossa italiana. Invero, ancorché sottoposto alle norme del regolamento di disciplina militare ed a quelle sostanziali del codice penale ed obbligato al giuramento, il corpo militare della CRI, corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate, non fa parte integrante di queste ultime, ed è sottoposto ad una specifica autonoma disciplina del trattamento economico - fissato con disposizione avente valore di legge, in quanto adottata ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926 - la quale prevede la possibilità di successivi provvedimenti diretti ad un adeguamento in analogia a quanto venga praticato per i personali militari e delle amministrazioni statali, come forma di modifica in relazione alle varianti che successivamente venissero stabilite per l'Esercito. Ne consegue che l'adeguamento non è assolutamente automatico e che, pertanto, deve escludersi in radice l'esistenza di una lacuna nelle norme denunciate in ordine alla omessa previsione del personale militare della CRI in quanto estraneo alle finalità e all'oggetto della normativa stessa.

    Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 · Art. 1 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate · Art. 2 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate · Art. 3 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1995 al 9 ottobre 2010. 41 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: 1 Nelle Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, sono istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente nei limiti delle dotazioni organiche vigenti:

tolto: a) ruolo dei volontari di truppa;

tolto: b) ruolo dei sergenti;

tolto: c) ruolo dei marescialli;

tolto: d) ruolo dei musicisti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;196~art1 · fonte del testo

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