Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, l'autorita' pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attivita' istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili. Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorita' pubblica stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorita' pubblica, per quanto di competenza, trasferisce nelle banche dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno:

  • a)i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente;
  • b)le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente;
  • c)le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorita' pubbliche;
  • d)la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte;
  • e)i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attivita' che incidono o possono incidere sull'ambiente;
  • f)le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorita' in applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui puo' essere richiesta o reperita l'informazione, a norma dell'articolo 3;
  • g)gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui l'informazione ambientale puo' essere richiesta o reperita a norma dell'articolo 3. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'informazione ambientale puo' essere resa disponibile creando collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre autorita' pubbliche, da rendere facilmente accessibili al pubblico. In caso di minaccia imminente per la salute umana e per l'ambiente, causata da attivita' umane o dovuta a cause naturali, le autorita' pubbliche, nell'ambito dell'espletamento delle attivita' di protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia, diffondono senza indugio le informazioni detenute che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano all'informazione raccolta dall'autorita' pubblica precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a meno che tale informazione non sia gia' disponibile in forma elettronica.

Testo vigente dal 23 settembre 2005

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 399/2006

    Questione infondata
    1 dicembre 2006

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 8 e 12 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, in riferimento all'art. 4, numeri 1, 1- bis , 2, 3, 6, 9, 12 e 13, all'art. 5, numeri 10, 14, 16, 20 e 22, all'art. 6, numero 3, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed agli artt. 76 e 117, quarto e quinto comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La disciplina delle informazioni in tema di ambiente non appartiene alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s) , Cost., ma si inserisce nell'ambito della tutela del diritto di accesso del pubblico ai documenti amministrativi: ciò non esclude la competenza legislativa dello Stato in materia, in quanto l'accesso ai documenti amministrativi attiene, di per sé, ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) , Cost.. Ciò posto, si deve escludere che non spettasse allo Stato dare attuazione, con la legge contestata, alla direttiva 2003/4/CE in materia di informazione ambientale, proprio perché lo Stato ha il dovere di fissare i livelli essenziali di tutela nel settore. Pertanto, le competenze legislative statutarie della Regione non risultano violate, così come non risulta compromesso l'art. 117, quarto e quinto comma, Cost.. Non c'è neppure violazione dell'art. 76 Cost., in quanto il d.lgs. impugnato contiene una determinazione dei livelli essenziali di tutela destinata ad essere sostituita, in tutto o in parte, da una determinazione regionale precedente o susseguente alla normativa statale di attuazione della direttiva: nella specie, la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11 è intervenuta a disciplinare l'accesso all'informazione ambientale anteriormente al d.lgs. contestato, che non si pone in contrasto con la legge di delegazione ma si combina con essa in un tutto unitario.

    Art. 3 Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale · Art. 4 Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale · Art. 5 Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale · Art. 8 Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;195~art8 · fonte del testo

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