Il presente decreto e' finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale che consenta allo Stato italiano di partecipare all'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea, di seguito INSPIRE, per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attivita' che possono avere ripercussioni sull'ambiente. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realta' regionali e locali, dei dati necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attivita' che possono avere ripercussioni sull'ambiente. Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali che rispondono alle seguenti condizioni:

  • a)sono disponibili in formato elettronico;
  • b)sono detenuti da o per conto di:
  • 1)un'autorita' pubblica, e sono stati prodotti o ricevuti da un'autorita' pubblica o sono gestiti o aggiornati dalla medesima autorita' e rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico;
  • 2)terzi, ((che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 7 e)) che svolgono attivita' che possono avere ripercussioni sull'ambiente.
  • c)riguardano una o piu' delle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III. Il presente decreto si applica altresi' ai servizi relativi ai dati territoriali concernenti i set di dati territoriali di cui al comma 3. Per i set di dati territoriali che rispondono alle condizioni di cui al comma 3, (( lettera b))), ma per i quali i terzi detengano i diritti di proprieta' intellettuale, l'autorita' pubblica puo' intervenire in virtu' del presente decreto solo previa autorizzazione dei medesimi terzi. Il presente decreto si applica fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Il presente decreto non impone la raccolta di nuovi dati territoriali. ((Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti e' espressamente previsto dalle norme vigenti.))

Testo vigente dal 21 agosto 2014

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 2010 al 21 agosto 2014. 1 parola tolta, 51 parole aggiunte in 2 capoversi.

2) terzi, che aggiunto: possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 7 e che svolgono attivita' che possono avere ripercussioni sull'ambiente.

… set di dati territoriali che rispondono alle condizioni di cui al comma 3, lettera tolto: c aggiunto: b), ma per i quali i terzi detengano i diritti di proprieta' intellettuale, l'autorita' … 2006, n. 36. Il presente decreto non impone la raccolta di nuovi dati territorialiaggiunto: . Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti e' espressamente previsto dalle norme vigenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;32~art1 · fonte del testo

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