Art. 1 — Finalità
Il presente decreto, nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, e' volto a:
- a)garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorita' pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalita' per il suo esercizio;
- b)garantire, ai fini della piu' ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Testo vigente dal 23 settembre 2005
