L'autorita' pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 5 e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, l'autorita' pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entita' e la complessita' della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'autorita' pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano. Nel caso in cui la richiesta d'accesso e' formulata in maniera eccessivamente generica l'autorita' pubblica puo' chiedere al richiedente, al piu' presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull'uso dei cataloghi pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero puo', se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c). Nel caso in cui l'informazione ambientale e' richiesta in una forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti, l'autorita' pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:

  • a)l'informazione e' gia' disponibile al pubblico in altra forma o formato, a norma dell'articolo 8, e facilmente accessibile per il richiedente;
  • b)e' ragionevole per l'autorita' pubblica renderla disponibile in altra forma o formato. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), l'autorita' pubblica comunica al richiedente i motivi del rifiuto dell'informazione nella forma o nel formato richiesti entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa. Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), l'autorita' pubblica indica al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d'analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l'informazione ovvero fa riferimento alla metodologia normalizzata utilizzata. L'autorita' pubblica mantiene l'informazione ambientale detenuta in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

Testo vigente dal 23 settembre 2005

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 399/2006

    Questione infondata
    1 dicembre 2006

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 8 e 12 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, in riferimento all'art. 4, numeri 1, 1- bis , 2, 3, 6, 9, 12 e 13, all'art. 5, numeri 10, 14, 16, 20 e 22, all'art. 6, numero 3, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed agli artt. 76 e 117, quarto e quinto comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La disciplina delle informazioni in tema di ambiente non appartiene alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s) , Cost., ma si inserisce nell'ambito della tutela del diritto di accesso del pubblico ai documenti amministrativi: ciò non esclude la competenza legislativa dello Stato in materia, in quanto l'accesso ai documenti amministrativi attiene, di per sé, ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) , Cost.. Ciò posto, si deve escludere che non spettasse allo Stato dare attuazione, con la legge contestata, alla direttiva 2003/4/CE in materia di informazione ambientale, proprio perché lo Stato ha il dovere di fissare i livelli essenziali di tutela nel settore. Pertanto, le competenze legislative statutarie della Regione non risultano violate, così come non risulta compromesso l'art. 117, quarto e quinto comma, Cost.. Non c'è neppure violazione dell'art. 76 Cost., in quanto il d.lgs. impugnato contiene una determinazione dei livelli essenziali di tutela destinata ad essere sostituita, in tutto o in parte, da una determinazione regionale precedente o susseguente alla normativa statale di attuazione della direttiva: nella specie, la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11 è intervenuta a disciplinare l'accesso all'informazione ambientale anteriormente al d.lgs. contestato, che non si pone in contrasto con la legge di delegazione ma si combina con essa in un tutto unitario.

    Art. 3 Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale · Art. 4 Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale · Art. 5 Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale · Art. 8 Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;195~art3 · fonte del testo

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