L'accesso all'informazione ambientale e' negato nel caso in cui:

  • a)l'informazione richiesta non e' detenuta dall'autorita' pubblica alla quale e' rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l'autorita' pubblica, se conosce quale autorita' detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorita' pubblica dalla quale e' possibile ottenere l'informazione richiesta;
  • b)la richiesta e' manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalita' di cui all'articolo 1;
  • c)la richiesta e' espressa in termini eccessivamente generici;
  • d)la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'autorita' pubblica informa il richiedente circa l'autorita' che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sara' disponibile;
  • e)la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso. L'accesso all'informazione ambientale e' negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
  • a)alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorita' pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;
  • b)alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; 1
  • c)allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilita' per l'autorita' pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti;
  • d)alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonche' ai diritti di proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
  • e)ai diritti di proprieta' intellettuale;
  • f)alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  • g)agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volonta' le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
  • h)alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare. L'autorita' pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non puo' essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2, l'autorita' pubblica dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2. Nei casi in cui il diritto di accesso e' rifiutato in tutto o in parte, l'autorita' pubblica ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all'articolo 3, comma 2, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di riesame prevista all'articolo 7.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155

1

Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 ha disposto (con l'art. 5, comma 10) che "L'eccezione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, non puo' essere comunque opposta in riferimento a dati ed informazioni che le vigenti normative di settore prescrivono di utilizzare per l'adozione di provvedimenti di autorizzazione o di pianificazione pubblici o di tariffe pubbliche"

Testo vigente dal 30 settembre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 399/2006

    Questione infondata
    1 dicembre 2006

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 8 e 12 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, in riferimento all'art. 4, numeri 1, 1- bis , 2, 3, 6, 9, 12 e 13, all'art. 5, numeri 10, 14, 16, 20 e 22, all'art. 6, numero 3, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed agli artt. 76 e 117, quarto e quinto comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La disciplina delle informazioni in tema di ambiente non appartiene alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s) , Cost., ma si inserisce nell'ambito della tutela del diritto di accesso del pubblico ai documenti amministrativi: ciò non esclude la competenza legislativa dello Stato in materia, in quanto l'accesso ai documenti amministrativi attiene, di per sé, ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) , Cost.. Ciò posto, si deve escludere che non spettasse allo Stato dare attuazione, con la legge contestata, alla direttiva 2003/4/CE in materia di informazione ambientale, proprio perché lo Stato ha il dovere di fissare i livelli essenziali di tutela nel settore. Pertanto, le competenze legislative statutarie della Regione non risultano violate, così come non risulta compromesso l'art. 117, quarto e quinto comma, Cost.. Non c'è neppure violazione dell'art. 76 Cost., in quanto il d.lgs. impugnato contiene una determinazione dei livelli essenziali di tutela destinata ad essere sostituita, in tutto o in parte, da una determinazione regionale precedente o susseguente alla normativa statale di attuazione della direttiva: nella specie, la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11 è intervenuta a disciplinare l'accesso all'informazione ambientale anteriormente al d.lgs. contestato, che non si pone in contrasto con la legge di delegazione ma si combina con essa in un tutto unitario.

    Art. 3 Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale · Art. 4 Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale · Art. 5 Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale · Art. 8 Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 2005 al 30 settembre 2010.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155

    Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 ha disposto (con l'art. 5, comma 10) che "L'eccezione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, non puo' essere comunque opposta in riferimento a dati ed informazioni che le vigenti normative di settore prescrivono di utilizzare per l'adozione di provvedimenti di autorizzazione o di pianificazione pubblici o di tariffe pubbliche"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;195~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari