Il presente decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce le competenze e le procedure per:

  • a)l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3;
  • b)l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di cui all'articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonche' ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;
  • c)assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti. Il presente decreto non si applica al rumore generato dalla persona esposta, dalle attivita' domestiche, proprie o del vicinato, ne' al rumore sul posto di lavoro prodotto dalla stessa attivita' lavorativa o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attivita' militari svolte nelle zone militari. Laddove non esplicitamente modificate dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, nonche' la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata in attuazione della citata legge n. 447 del 1995.

Testo vigente dal 23 settembre 2005

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;194~art1 · fonte del testo