Art. 4 — Partecipazione finanziaria per ulteriori azioni, requisiti o condizioni
Se i competenti organi comunitari, considerata l'evoluzione della situazione nel territorio comunitario, decidono la realizzazione di ulteriori azioni o dispongono che altre misure adottate o previste nel territorio nazionale siano subordinate all'osservanza di requisiti o condizioni supplementari ritenuti necessari per il conseguimento degli obiettivi considerati, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per ottenere la partecipazione finanziaria stabilita ai predetti fini dall'Unione europea, nella misura non superiore al 50%, possono presentare apposita domanda, motivata e documentata, al Ministero per le politiche agricole che provvede a trasmetterla alla Commissione europea. Se le azioni, i requisiti e le condizioni di cui al comma 1 sono essenzialmente intesi a proteggere altri territori della Comunita', diversi da quello nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel presentare la domanda di cui al comma 1, valutano che la partecipazione finanziaria dell'Unione europea puo' essere accordata in misura superiore al 50%. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel presentare la domanda di cui al comma 1, valutano che la partecipazione finanziaria dell'Unione europea di cui ai commi 1 e 2 e' limitata nel tempo e decrescente negli anni in questione. Se le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengono che ricorrono le condizioni per l'adozione della decisione di cui al comma 1, possono presentare una apposita domanda, motivata e documentata, al Ministero per le politiche agricole che provvede a trasmetterla alla Commissione europea, per l'esame dei competenti organi comunitari. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano la partecipazione finanziaria di cui ai commi 1 e 2, fino alla copertura complessiva degli interventi, con oneri a carico dei rispettivi bilanci.
Testo vigente dal 23 giugno 1999
