Se, sulla base di disposizioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea in relazione a casi eccezionali di preponderante interesse comunitario, viene previsto che la partecipazione finanziaria venga maggiorata fino al 70% delle spese direttamente connesse con il miglioramento degli strumenti e degli impianti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare apposita domanda al Ministero per le politiche agricole, che provvede a trasmetterla alla Commissione europea, per ottenere tale integrazione della partecipazione finanziaria comunitaria.

Testo vigente dal 23 giugno 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;192~art9 · fonte del testo