Art. 6 — Sospensione o riduzione della partecipazione finanziaria
La partecipazione finanziaria di cui agli articoli 3 e 4 puo' essere sospesa o ridotta se, sulla base delle informazioni ricevute o dei risultati di propri controlli o degli esami eseguiti in conformita' di procedure analoghe a quelle di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, sia stato accertato, da parte della Commissione europea, che ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- a)che la mancata o incompleta esecuzione delle misure necessarie indicate agli articoli 3 e 4 o il mancato rispetto delle modalita' o dei termini stabiliti o richiesti per gli obiettivi perseguiti non sono giustificati;
- b)che le misure non sono piu' necessarie;
- c)che si e' verificata una irregolarita' o una modifica importante che riguarda la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non e' stata chiesta l'approvazione della Commissione europea.
Testo vigente dal 23 giugno 1999
