Art. 7 — Restituzione della partecipazione finanziaria
Le somme relative alla partecipazione finanziaria dell'Unione europea di cui agli articoli 3 e 4 sono restituite totalmente o in parte, se, dalle informazioni fornite, risulta che sussiste almeno una delle seguenti condizioni:
- a)che le misure necessarie decise non sono state realizzate o non lo sono state in modo conforme alle modalita' o ai termini stabiliti o necessari per gli obiettivi perseguiti;
- b)che gli importi versati sono stati utilizzati a fini diversi da quelli per i quali la partecipazione finanziaria e' stata concessa;
- c)l'esistenza di una irregolarita' o di una modifica importante che riguarda la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non e' stata chiesta l'approvazione della Commissione europea. I diritti nei quali e' subentrata l'Unione europea ai sensi dell'articolo 5 sono oggetto di un ritrasferimento al titolare originario con effetto dalla restituzione di cui al comma 1, nella misura in cui detti diritti sono da questa coperti.
Testo vigente dal 23 giugno 1999
