Il Ministero per le politiche agricole, sulla base di conformi rilevazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a fornire immediatamente alla Commissione europea, su richiesta della stessa, tutti i particolari concernenti la causa della comparsa di un organismo nocivo nella zona interessata dovuta alla movimentazione verso la zona in questione di una o piu' partite che contenevano l'organismo nocivo e individua lo Stato membro, o gli Stati membri successivi, di provenienza della partita o delle partite contaminate. Il Ministero per le politiche agricole, in particolare, fornisce alla Commissione europea, sentite le regioni e le province autonome interessate, tutti i particolari sull'origine o le origini della o delle forniture e sulle relative procedure amministrative, compresi gli esami, le ispezioni e i controlli effettuati, al fine di stabilire i motivi della mancata rilevazione della non conformita' della o delle forniture che sono state all'origine della comparsa dell'organismo nocivo di che trattasi. Inoltre, informa la Commissione europea, su richiesta della stessa, della destinazione di tutte le altre forniture provenienti dalla stessa origine o dalle stesse origini durante uno specificato periodo. Se, in base alle informazioni di cui al comma 1, la Commissione europea stabilisce che la non conformita' della partita o delle partite che sono state all'origine della comparsa dell'organismo nocivo nella zona in questione non e' stata scoperta per il mancato rispetto di uno degli obblighi del Trattato e delle disposizioni relative agli esami o alle ispezioni previste, rispettivamente, al titolo III, relativo ai "Controlli fitosanitari alla produzione e alla circolazione", e al titolo VIII, relativo ai "Controlli fitosanitari all'importazione", del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, non spetta la partecipazione finanziaria e, se e' gia' stata assegnata, non viene versata ovvero, se e' gia' stata versata, deve essere restituita all'Unione europea con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 2. Se la non conformita' della partita o delle partite che sono state all'origine della comparsa dell'organismo nocivo in questione non e' stata scoperta da un altro Stato membro per il mancato rispetto degli obblighi del Trattato e delle disposizioni comunitarie relative agli esami o alle ispezioni fitosanitarie previste, per i conseguenti diritti vantati nei confronti di detto Stato si applica l'articolo 5, comma 2.

Testo vigente dal 23 giugno 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;192~art8 · fonte del testo

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