Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)«cellule»: le cellule umane singole o un insieme di cellule umane non collegate da alcuna forma di tessuto connettivo;
- b)«tessuto»: tutte le parti costituenti del corpo umano formate da cellule;
- c)«donatore»: qualsiasi fonte umana, vivente o deceduta, di cellule o tessuti umani;
- d)«donazione»: l'atto di donare tessuti o cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo;
- e)«organo»: una parte differenziata e vitale del corpo umano, formata da diversi tessuti, che mantiene la propria struttura, vascolarizzazione e capacita' di sviluppare funzioni fisiologiche con un sensibile livello di autonomia;
- f)«approvvigionamento»: il processo che rende disponibile il tessuto o le cellule;
- g)«lavorazione»: tutte le operazioni connesse con la preparazione, la manipolazione, la conservazione e l'imballaggio dei tessuti o delle cellule destinati ad applicazioni sull'uomo;
- h)«conservazione»: l'uso di agenti chimici, alterazioni delle condizioni ambientali o altri mezzi impiegati durante la lavorazione per impedire o ritardare il deterioramento biologico o fisico di cellule o tessuti;
- i)«quarantena»: lo stato dei tessuti o cellule prelevati, o di un tessuto isolato fisicamente o tramite altri mezzi appropriati, in attesa di una decisione sulla loro accettazione o sul loro rifiuto;
- l)«stoccaggio»: il mantenimento del prodotto in condizioni adeguate e controllate fino alla sua distribuzione;
- m)«distribuzione»: il trasporto e la consegna di tessuti o cellule destinati ad applicazioni sull'uomo;
- n)«applicazione sull'uomo»: l'uso di tessuti o cellule su o in un ricevente umano, nonche' le applicazioni extra-corporee;
- o)«evento avverso grave»: qualunque evento negativo collegato con l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule, che possa provocare la trasmissione di malattie trasmissibili, la morte o condizioni di pericolo di vita, di invalidita' o incapacita' dei pazienti, o ne produca o prolunghi l'ospedalizzazione o lo stato di malattia;
- p)«reazione avversa grave»: una risposta non voluta nel donatore o nel ricevente, compresa una malattia trasmissibile, connessa con l'approvvigionamento o l'applicazione sull'uomo di tessuti o cellule, che provochi la morte, metta in pericolo la vita o produca invalidita' o incapacita' dell'interessato, o ne produca o prolunghi l'ospedalizzazione o lo stato di malattia;
- q)«istituto dei tessuti»: una banca dei tessuti, come prevista dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, o una unita' di un ospedale pubblico, o un settore di un servizio trasfusionale come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, o una struttura sanitaria senza fini di lucro, in cui si effettuano attivita' di lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umani, o una struttura sanitaria autorizzata ai sensi della legge 19 febbraio 2004, n. 40, per le attivita' compatibili con la legge medesima. Fatte salve le competenze delle regioni e province autonome in materia di autorizzazione al funzionamento degli istituti, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominate: «province autonome», mediante accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano le linee guida per l'accreditamento delle attivita' di tali istituti, conformemente alla normativa vigente in materia, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale trapianti, dal Centro nazionale sangue e dall'Istituto superiore di Sanita' secondo i rispettivi ambiti di competenza. L'Istituto dei tessuti puo' inoltre essere incaricato dell'approvvigionamento o del controllo, comprendente anche l'esecuzione degli esami analitici, dei tessuti e delle cellule;
- s)«uso allogenico»: cellule o tessuti prelevati da una persona ed applicati ad un'altra;
- t)«uso autologo»: cellule o tessuti prelevati da una persona ed applicati sulla stessa persona.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
