Art. 14 — Protezione dei dati e tutela della riservatezza
Tutti i dati, comprese le informazioni genetiche, raccolti ai sensi delle disposizioni vigenti e del presente decreto ed ai quali abbiano accesso terzi, sono resi anonimi in modo tale che ne' il donatore ne' il ricevente siano identificabili. A tale fine e' garantito che:
- a)siano adottate misure di protezione dei dati e misure di tutela volte ad evitare aggiunte, soppressioni o modifiche dei dati non autorizzate negli archivi riguardanti i donatori o nei registri dei donatori esclusi, o qualunque trasferimento di informazioni;
- b)siano istituite procedure volte a risolvere le divergenze tra i dati;
- c)non avvenga alcuna divulgazione non autorizzata di tali informazioni, garantendo nel contempo la tracciabilita' delle donazioni. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'identita' del o dei riceventi non e' rivelata al donatore o alla sua famiglia e viceversa.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
