A seguito della definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, elabora uno o piu' programmi di misure finalizzati a conseguire o mantenere un buon stato ambientale. A tal fine, tiene conto delle tipologie di misure riportate all'allegato VI. Ai fini dell'elaborazione dei programmi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente:

  • a)procede ad una ricognizione dei programmi di misure, ((tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque adottata a livello comunitario o da accordi internazionali,)) anche ((con)) finalita' diverse da quelle ambientali, esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, nonche' delle autorita' competenti alla relativa elaborazione ed attuazione, tenendo conto, in particolare, degli strumenti di pianificazione e di programmazione ((con)) rilievo per le acque marine previsti dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ((nonche' relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque o da accordi internazionali.));
  • b)comunica al Comitato l'esito della ricognizione di cui alla lettera a) e promuove la partecipazione dei soggetti cui alla stessa lettera a) alle riunioni del Comitato, affinche' i programmi di misure di cui al comma 1 possano essere elaborati anche attraverso il coordinamento con gli altri programmi di misure esistenti e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi. I programmi di misure di cui al comma 1, elaborati nel rispetto delle competenze istituzionali previste dalla legge, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata. Il Ministero dell'ambiente assicura che i programmi di misure di cui al comma 1 siano conformi ai principi di precauzione, azione preventiva, limitazione del danno ambientale e «chi inquina paga». Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si deve tenere in debita considerazione il principio dello sviluppo sostenibile ed, in particolare, agli impatti socio-economici delle misure. I programmi devono individuare misure efficaci rispetto ai costi e tecnicamente fattibili, alla luce di un'analisi di impatto che comprenda la valutazione del rapporto costi/benefici di ciascuna misura. I programmi di cui al comma 1 indicano le modalita' attraverso cui si prevede che le misure contribuiscano al rispetto dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10. Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si deve valutare anche l'incidenza prodotta sulle acque situate oltre le acque marine soggette alla giurisdizione nazionale, al fine di minimizzare il rischio di danni e di produrre, se possibile, un effetto positivo su tali acque. All'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2015. All'avvio dell'attuazione si provvede entro un anno da tale data. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea ed agli Stati membri che condividono con l'Italia la stessa regione o sottoregione marina, i programmi di misure di cui al comma 1 entro il 31 marzo 2016. Si procede, ove necessario, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. I programmi di cui al comma 1, ove necessario, includono anche le seguenti misure:
  • a)salvaguardia, risanamento, restauro ambientale, ripopolamento e monitoraggio in relazione alle acque marine; tutela degli habitat e della biodiversita';
  • b)condizioni, limiti e divieti per l'esercizio di attivita' aventi incidenza sull'ambiente marino, da inserire negli strumenti di pianificazione, gestione e sviluppo territoriale di competenza di autorita' nazionali, regionali o locali. Le autorita' che elaborano tali strumenti devono in tutti i casi prendere in considerazione le misure previste dai programmi di cui al comma 1;
  • c)condizioni, limiti e divieti da inserire negli atti di autorizzazione, di concessione, di assenso o di nulla osta previsti dalla vigente normativa per l'esercizio di attivita' aventi incidenza sull'ambiente marino, di competenza di autorita' nazionali, regionali o locali. Le autorita' che rilasciano tali atti devono in tutti i casi prendere in considerazione le misure previste dai programmi di cui al comma 1;
  • d)condizioni, limiti e divieti da inserire nelle ordinanze, anche urgenti, previste dalla vigente normativa per l'esercizio di attivita' aventi incidenza sull'ambiente marino, di competenza di autorita' nazionali, regionali o locali;
  • e)indicazione di misure atte a prevenire, eliminare e porre rimedio ai danni causati all'ambiente marino dall'inquinamento tellurico, prioritariamente causato dallo sversamento in mare di reflui urbani non adeguatamente trattati a causa, in particolare, dell'assenza, del malfunzionamento o del fermo degli impianti di depurazione;
  • f)indicazione di misure di gestione volte a rendere economicamente conveniente per gli utilizzatori degli ecosistemi marini l'adozione di comportamenti finalizzati al conseguimento dell'obiettivo del buon stato ambientale. I programmi di cui al comma 1 prevedono anche misure di protezione spaziale che contribuiscano ad organizzare reti coerenti e rappresentative di aree marine protette, previste dalla legislazione comunitaria o nazionale o dagli accordi internazionali, anche situate oltre il confine delle acque territoriali. Le reti devono essere tali da riflettere in modo idoneo la diversita' degli ecosistemi. Nel caso in cui, alla luce della valutazione iniziale di cui all'articolo 8 e dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11, risulti che la gestione delle attivita' umane a livello comunitario o internazionale possa avere un impatto significativo sull'ambiente marino ed in particolare sulle zone previste dal comma 11, il Ministero dell'ambiente, ove necessario d'intesa con il Ministero degli affari esteri, promuove le opportune iniziative presso i competenti organismi internazionali al fine di valutare e, se opportuno, adottare le misure necessarie al rispetto delle finalita' del presente decreto. Tali misure devono consentire, in funzione dei casi, il mantenimento od il ripristino dell'integrita', della struttura e del funzionamento degli ecosistemi. Tutte le informazioni utili in merito alle zone di cui ai commi 11 e 12, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sono messe a disposizione del pubblico, nei modi previsti dall'articolo 16, entro il 2013.

Testo vigente dal 21 agosto 2014

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 18 novembre 2010 al 21 agosto 2014. 3 parole tolte, 73 parole aggiunte.

a) procede ad una ricognizione dei programmi di misure, tolto: anche aventi aggiunto: tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque adottata a livello comunitario o da accordi internazionali, anche con finalita' diverse da quelle ambientali, esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale … elaborazione ed attuazione, tenendo conto, in particolare, degli strumenti di pianificazione e di programmazione tolto: aventi aggiunto: con rilievo per le acque marine previsti dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 aggiunto: nonche' relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque o da accordi internazionali.;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-13;190~art12 · fonte del testo

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