Costituiscono cause di eccezione, per il non raggiungimento di un traguardo ambientale o di un buono stato ambientale:

  • a)un'azione o un'omissione non imputabile all'Italia;
  • b)le cause naturali;
  • c)la forza maggiore;
  • d)le modifiche o le alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine causate da provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore rispetto alla tutela contro gli effetti negativi sull'ambiente, incluso qualsiasi impatto transfrontaliero;
  • e)le condizioni naturali che non consentano miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi previsti dal presente decreto. Alla luce della valutazione iniziale di cui all'articolo 8 e dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11, i programmi di misure di cui all'articolo 12 possono individuare, presso la regione o le sottoregioni marine, situazioni nelle quali, ricorrendo una causa di eccezione del comma 1, i traguardi ambientali dell'articolo 10 ed il buono stato ambientale delle acque marine non possono essere conseguiti in tutto o in parte oppure, ricorrendo la causa del comma 1, lettera e), non possono essere conseguiti entro le scadenze previste. Nell'individuare tali situazioni devono essere prese in considerazione anche le conseguenze per gli Stati membri della regione o sottoregione marina interessata. I programmi di misure di cui all'articolo 12 devono indicare in modo specifico, fornendo un'adeguata motivazione, se sussistono situazioni previste dal comma 2. In tali casi, devono comunque essere individuate, nei modi previsti dall'articolo 12, specifiche misure volte ad assicurare il continuo perseguimento dei traguardi ambientali e ad impedire l'ulteriore degrado dello stato delle acque marine, ove ricorra una causa del comma 1, lettera b), c) o d), nonche' volte ad attenuare l'impatto negativo nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri. Tali misure sono integrate, ove possibile, nei programmi di misure. Ove ricorra la causa del comma 1, lettera d), tali misure devono permettere che le modifiche o le alterazioni non precludano o compromettano definitivamente il conseguimento di un buono stato ambientale nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri. Nei casi in cui, alla luce della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, risulti che non sussistono rischi significativi per l'ambiente marino o nei casi eccezionali in cui risulti che le misure sono tali da implicare costi sproporzionati, alla luce dei rischi per l'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente puo' decidere di non adottare specifiche misure, purche' questa decisione non causi un ulteriore deterioramento. In tali casi, il Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea circa la decisione, fornendo la necessaria motivazione e dimostrando che cio' non precludera' in modo definitivo l'eventuale successivo avvio di un processo di conseguimento di un buono stato ambientale delle acque marine.

Testo vigente dal 18 novembre 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-13;190~art14 · fonte del testo

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