All'attuazione del presente decreto si procede sulla base delle seguenti fasi:

  • a)la valutazione iniziale dello stato ambientale delle acque marine ai sensi dell'articolo 8;
  • b)la determinazione dei requisiti del buono stato ambientale ai sensi dell'articolo 9;
  • c)la definizione dei traguardi ambientali ai sensi dell'articolo 10;
  • d)l'elaborazione dei programmi di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 11;
  • e)l'elaborazione dei programmi di misure per il conseguimento e il mantenimento del buono stato ambientale ai sensi dell'articolo 12. La valutazione iniziale di cui all'articolo 8, la determinazione del buono stato ambientale di cui all'articolo 9, la definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10, l'elaborazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11 e l'elaborazione dei programmi di misure di cui all'articolo 12 sono aggiornate, successivamente all'elaborazione iniziale, ogni sei anni per ciascuna regione o sottoregione marina, sulla base delle procedure previste da tali articoli. Il Ministero dell'ambiente comunica, in forma completa e dettagliata, gli aggiornamenti di cui al comma 2 alla Commissione europea, agli organi direttivi delle convenzioni marittime regionali ed agli altri Stati membri che condividono con l'Italia una regione o sottoregione marina, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 16, comma 2.

Testo vigente dal 18 novembre 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-13;190~art7 · fonte del testo

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