Art. 19 — Disposizioni finanziarie
All'onere di cui all'articolo 8, pari ad euro 9.187.578 per il 2011 e ad euro 9.000.000 per il 2012 si fa fronte, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, pari ad euro 16.087.578 annui, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 979/1982, come determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. All'attuazione dei programmi di misure di cui all'articolo 12, ciascuna Amministrazione competente provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ad eccezione degli articoli 8 e 11, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 18 novembre 2010
