Art. 16 — Consultazione e informazione del pubblico
Il Ministero dell'ambiente assicura idonei strumenti e procedure affinche' tutti i soggetti interessati possano partecipare in modo effettivo e tempestivo all'esame degli aspetti rilevanti per l'attuazione del presente decreto. A tal fine possono essere previste forme di diffusione delle informazioni, sedi di confronto o inchieste pubbliche e possono essere promosse, ove possibile, forme di raccordo tra autorita', enti e strutture interessati, inclusi i comitati consultivi scientifici e gli organi direttivi delle convenzioni marittime regionali. Il Ministero dell'ambiente assicura, con adeguate modalita' operative, incluso l'uso del proprio sito internet, che siano tempestivamente redatte, pubblicate e sottoposte alle osservazioni del pubblico, anche in forma sintetica, informazioni relative a:
- a)valutazione iniziale e determinazione del buon stato ambientale;
- b)traguardi ambientali;
- c)programmi di monitoraggio;
- d)programmi di misure;
- e)aggiornamenti di cui all'articolo 7, comma 2. Ai fini dell'accesso del pubblico alle informazioni ambientali previste dal presente decreto si applica il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
Testo vigente dal 18 novembre 2010
