Art. 1 — Definizioni comuni
[1]Ai fini del presente decreto si intendono per:
- a)«societa' di capitali»:
- 1)le societa' disciplinate dai capi V, VI e VII del titolo V e del capo I titolo VI del libro V del codice civile, la societa' europea e la societa' cooperativa europea;
- 2)le societa' di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017;
- 3)per le operazioni di cui al capo III, qualsiasi altra societa' di uno Stato membro che ha personalita' giuridica, e' dotata di capitale sociale, risponde solo con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali ed e' soggetta, in virtu' della legislazione nazionale ad essa applicabile, alle disposizioni dettate dalla sezione 2 del capo II del titolo I e dalla sezione 1 del capo III del titolo I della direttiva 2017/1132/CE per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;
- b)«societa' diverse dalle societa' di capitali»: le societa' disciplinate dai capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile iscritte nel registro delle imprese e ogni altra societa' regolata dalla legge di uno Stato appartenente all'Unione europea che non e' compresa nell'allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 e non soddisfa le condizioni di cui alla lettera a), numero 3);
- c)«societa' italiana»: societa' regolata dalla legge italiana;
- d)«societa' di altro Stato membro»: societa' regolata dalla legge di uno Stato appartenente all'Unione europea anche non avente la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale nel territorio dell'Unione europea;
- e)«enti non societari»: qualunque ente, di natura non societaria, regolato dalla legge italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, che esercita un'attivita' di impresa, ha la sede, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale nel territorio dell'Unione europea ed e' iscritto in un registro delle imprese;
- f)«operazione transfrontaliera»: una trasformazione, fusione o scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una o piu' societa' regolate dalla legge italiana e almeno una societa' regolata dalla legge di uno Stato appartenente all'Unione europea;
- g)«operazione internazionale»: una trasformazione, fusione o scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una o piu' societa' regolate dalla legge italiana e almeno una societa' regolata dalla legge di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
- h)«registro delle imprese»: il registro previsto dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ogni altro registro centrale istituito ai sensi dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2017/1132;
- i)«BRIS», il sistema di interconnessione dei registri delle imprese di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132;
- l)«rappresentanti dei lavoratori»: i rappresentanti dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;
- m)«organo di rappresentanza»: l'organo di rappresentanza dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 188 del 2005 n)
[2]«delegazione speciale di negoziazione»: la delegazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 188 del 2005;
- o)«coinvolgimento dei lavoratori»: la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 188 del 2005;
- p)«informazione»: l'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 188 del 2005;
- q)«consultazione»: la consultazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 188 del 2005;
- r)«partecipazione»: la partecipazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 188 del 2005;
- s)«beneficio pubblico»: qualsiasi intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attivita' produttive, comunque denominato, a carico della finanza pubblica o di fondi europei, attribuito in una delle forme previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato o in altro registro previsto dalla legge ((o soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 1, commi 125 e 125-bis della legge 4 agosto 2017, n. 124, o di altra disposizione di legge));
- t)«beneficio pubblico localizzato»: qualsiasi intervento di sostegno pubblico destinato a un investimento produttivo in uno specifico ambito del territorio dello Stato o relativo a uno stabilimento, sede, filiale, ufficio o reparto autonomo, sito nel territorio dello Stato, che si trova nella disponibilita' della societa' italiana partecipante alla trasformazione, fusione o scissione, che ne ha beneficiato, o di societa' controllante, controllata o collegata alla partecipante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Testo vigente dal 8 luglio 2025
