Ai fini del presente capo si intendono per:
- a)«scissione»: l'operazione di cui agli articoli 2506, primo comma, e 2506.1, primo comma, del codice civile;
- b)«societa' partecipante alla scissione»: la societa' scissa e, se preesistente alla scissione, la societa' beneficiaria;
- c)«societa' risultante dalla scissione»: la societa' beneficiaria.
Testo vigente dal 7 marzo 2023
