Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)«SE», una societa' costituita conformemente al regolamento;
- b)«societa' partecipanti», le societa' partecipanti direttamente alla costituzione di una SE;
- c)«affiliata» di una societa', un'impresa sulla quale la societa' esercita un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, ivi definita come controllata;
- d)«affiliata o dipendenza interessata», l'affiliata o la dipendenza di una societa' partecipante, che e' destinata a divenire affiliata o dipendenza della SE a decorrere dalla creazione di questa ultima;
- e)«rappresentanti dei lavoratori», i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della legge, nonche' degli accordi interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio 1994, e successive modifiche, o dei contratti collettivi nazionali di riferimento qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione;
- f)«organo di rappresentanza» l'organo di rappresentanza dei lavoratori costituito mediante gli accordi di cui all'articolo 4 o conformemente alle disposizioni dell'allegato, onde attuare l'informazione e la consultazione dei lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze situate nella Comunita' e, ove applicabile, esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla SE;
- g)«delegazione speciale di negoziazione», la delegazione istituita conformemente all'articolo 3 per negoziare con l'organo competente delle societa' partecipanti le modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SE;
- h)«coinvolgimento dei lavoratori», qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito della societa';
- i)«informazione», l'informazione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori, da parte dell'organo competente della SE, sui problemi che riguardano la stessa SE e qualsiasi affiliata o dipendenza della medesima situata in un altro Stato membro, o su questioni che esorbitano dai poteri degli organi decisionali di un unico Stato membro, con tempi, modalita' e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, se del caso, di preparare consultazioni con l'organo competente della SE;
- l)«consultazione», l'apertura di un dialogo e d'uno scambio di opinioni tra l'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori e l'organo competente della SE, con tempi, modalita' e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere - circa le misure previste dall'organo competente - un parere di cui si puo' tener conto nel processo decisionale all'interno della SE;
- m)«partecipazione» l'influenza dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori nelle attivita' di una societa' mediante:
- 1)il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della societa', o
- 2)il diritto di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della societa' ovvero di opporvisi.
Testo vigente dal 21 settembre 2005
