AI fini del presente capo si intendono per:
- a)«fusione»: l'operazione di cui all'articolo 2501, primo comma, del codice civile, con esclusione dei trasferimenti di parte dell'azienda;
- b)«societa' risultante dalla fusione»: la societa' incorporante o, nel caso di fusione mediante costituzione di nuova societa', la societa' di nuova costituzione;
- c)«societa' partecipante alla fusione»: la societa' incorporante, la societa' incorporata o, nel caso di fusione mediante costituzione di nuova societa', la societa' che prende parte alla fusione.
Testo vigente dal 7 marzo 2023
