Art. 2 — Ambito di applicazione
Il presente decreto si applica:
- a)alle operazioni transfrontaliere riguardanti una o piu' societa' di capitali italiane e una o piu' societa' di capitali di altro Stato membro che hanno la sede sociale o l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale stabilito nel territorio dell'Unione europea;
- b)alle operazioni transfrontaliere riguardanti societa' diverse dalle societa' di capitali o societa' di capitali che non hanno nel territorio dell'Unione europea la sede sociale ne' l'amministrazione centrale ne' il centro di attivita' principale, se l'applicazione della disciplina di recepimento delle direttive (UE) 2017/1132 e (UE) 2019/2121 a tali operazioni e' parimenti prevista dalla legge applicabile a ciascuna delle societa' di altro Stato membro partecipanti o risultanti dall'operazione;
- c)alle operazioni transfrontaliere che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) e b) e alle operazioni internazionali, nel rispetto dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218;
- d)alle operazioni transfrontaliere a cui partecipano, o da cui risultano, enti non societari, in quanto compatibile, nel rispetto dell'articolo 25, comma 3, della legge n. 218 del 1995. Il presente decreto non si applica alle operazioni transfrontaliere o internazionali cui partecipa:
- a)una societa' di investimento a capitale variabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- b)una societa' sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o al titolo V del regolamento (UE) 2021/23;
- c)una societa' sottoposta a una delle misure di prevenzione della crisi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo n. 180 del 2015 o all'articolo 2, punto 48), del regolamento (UE) 2021/23. Il presente decreto si applica, in quanto compatibile, alle operazioni transfrontaliere o internazionali riguardanti societa' nei cui confronti sono aperte procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni dettate in materia di crisi d'impresa.
Testo vigente dal 7 marzo 2023
