Art. 7-septies — Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 48, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8, ove si tratti di immobili facenti capo a societa' immobiliari, possono essere altresi' trasferiti, per le finalita' istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione dell'attivita' d'impresa o i diritti dei creditori dell'impresa stessa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalita' attuative della disposizione di cui al precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalita' cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al primo periodo e' disposto, conformemente al decreto di cui al secondo periodo, con apposita delibera dell'Agenzia";
  • b)all'articolo 117, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: "8-bis. L'Agenzia dispone altresi', ai sensi del comma 8 e nei limiti di cui all'articolo 48, comma 8-bis, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento della proprieta' degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti".

Testo vigente dal 1 marzo 2017

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urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-29;243~art7septies · fonte del testo

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