Art. 3 — Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 63-bis, comma 1, le parole: «alla persona sottoposta alle indagini o» sono soppresse e dopo le parole: «all'imputato» sono inserite le seguenti: «dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna»;
- b)all'articolo 127:
- 1)al comma 1: 1.1 all'alinea, la parola: «settimana» e' sostituita dalla seguente: «mese»; 1.2 la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice, salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, del codice; in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta;»; 1.3 alla lettera b), le parole: «di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «fissati ai sensi dell'articolo 415-ter, commi 4 e 5,»; 1.4 la lettera c) e' soppressa;
- 2)il comma 2 e' abrogato.
Testo vigente dal 20 marzo 2024
