Art. 14 — Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
All'articolo 104, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui all'allegato al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, alla lettera e-bis), le parole: «del profilo personale» sono sostituite dalle seguenti: «generati anche con sistemi di intelligenza artificiale».
Testo vigente dal 15 settembre 2026
