Art. 12-ter — Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 76, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti";
- b)all'articolo 93, il comma 2 e' abrogato;
- c)all'articolo 96, comma 1, le parole: ", ovvero immediatamente, se la stessa e' presentata in udienza a pena di nullita' assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale," sono soppresse;
- d)all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: "tenuto conto" sono inserite le seguenti: "delle risultanze del casellario giudiziale,".
Testo vigente dal 26 luglio 2008
