Art. 12-ter — Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 76, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti";
  • b)all'articolo 93, il comma 2 e' abrogato;
  • c)all'articolo 96, comma 1, le parole: ", ovvero immediatamente, se la stessa e' presentata in udienza a pena di nullita' assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale," sono soppresse;
  • d)all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: "tenuto conto" sono inserite le seguenti: "delle risultanze del casellario giudiziale,".

Testo vigente dal 26 luglio 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 155/2012

    Questione inammissibile
    21 giugno 2012

    È manifestamente inammissibile, per l'erroneità della ricostruzione normativa operata dal rimettente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dall'art. 12- ter , comma 1, lett. a ), del d. l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost., e 6, terzo comma, lett. c ), della CEDU, nella parte in cui impone che il reddito degli imputati già condannati con sentenza definitiva per il reato aggravato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope sia da ritenersi superiore ai limiti previsti per essere ammessi al gratuito patrocinio. Il rimettente ha, infatti, omesso qualsiasi valutazione della sentenza n. 139 del 2010 che, avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale della censurata disposizione nella parte in cui non ammette la prova contraria relativamente al reddito dei soggetti già definitivamente condannati per i reati ivi indicati, ha determinato un assetto normativo immune dalle formulate censure. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 76, comma 4- bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, v. la citata sentenza n. 139/2010. - Per la manifesta inammissibilità di questioni «frutto esclusivamente della erronea ricostruzione normativa operata dal rimettente», v. la citata ordinanza n. 334/2007.

    Art. 76 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 12-ter Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legge:2008-05-23;92~art12ter · fonte del testo

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