Art. 15 — Trasmissione dei dati statistici
Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i dati statistici relativi al:
- a)numero di sequestri preventivi ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale eseguiti;
- b)numero di confische eseguite;
- c)valore stimato dei beni sottoposti a sequestro preventivo;
- d)valore stimato dei beni recuperati al momento della confisca;
- e)il numero delle richieste di provvedimenti di sequestro da eseguire in un altro Stato membro;
- f)il numero delle richieste di provvedimento di confisca da eseguire in un altro Stato membro;
- g)il valore o il valore stimato dei beni recuperati a seguito di esecuzione in un altro Stato membro;
- h)il valore dei beni confiscati rispetto al loro valore al momento del sequestro, ove disponibile a livello centrale;
- i)la ripartizione dei numeri e dei valori relativi alle lettere b) e d), per tipo di confisca, ove disponibile a livello centrale;
- j)il numero delle vendite pre-confisca, ove disponibile a livello centrale;
- k)il valore dei beni destinati a essere riutilizzati per scopi sociali.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
