Art. 9 — Attribuzione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a rimborsare annualmente alla regione la spesa necessaria per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2. In sede di prima applicazione le risorse da attribuire alla regione sono pari al 95% delle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione dello Stato nell'ultimo esercizio finanziario nel quale essi sono stati integralmente svolti. Successivamente la determinazione dei rimborsi spettanti alla regione e' effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e il Presidente della giunta regionale tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 56 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Testo vigente dal 21 maggio 2001
