Sono delegati alla regione Valle d'Aosta le funzioni ed i compiti relativi al collocamento ed in particolare:

  • a)collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo;
  • b)collocamento obbligatorio;
  • c)collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
  • d)collocamento dei lavoratori a domicilio;
  • e)collocamento dei lavoratori domestici;
  • f)avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
  • g)preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Sono delegati alla regione Valle d'Aosta le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro ed in particolare:
  • a)promozione di iniziative volte ad incrementare l'occupazione;
  • b)incentivazione all'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  • c)collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti;
  • d)promozione di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti nelle liste di collocamento, con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  • e)predisposizione ed attuazione di iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilita' e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;
  • f)tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;
  • g)lavori socialmente utili;
  • h)compilazione della lista di mobilita' dei lavoratori previa analisi tecnica. Al fine di garantire l'omogeneita' delle procedure e dei relativi provvedimenti l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo che investono ambiti territoriali pluriregionali e' svolto d'intesa fra tutte le regioni interessate. Al fine di realizzare compiutamente il collocamento e le politiche attive del lavoro riguardo ai cittadini non appartenenti all'Unione europea, le competenti autorita' amministrative dello Stato nella regione comunicano tempestivamente al Presidente della regione ogni dato ed utile informazione circa la situazione occupazionale di detti cittadini nel periodo di loro permanenza nel territorio regionale.

Testo vigente dal 21 maggio 2001

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-10;183~art2 · fonte del testo

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