Art. 10 — Sistema informativo lavoro
Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'integrazione su tutto il territorio nazionale del sistema informativo lavoro di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema informativo regionale di osservazione e monitoraggio permanente sul mercato del lavoro realizzato dalla regione viene messo in connessione con il SIL con scambio di dati, secondo modalita' da concordarsi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la regione. Nel caso che la regione consenta l'accesso alle banche dati del sistema informativo regionale a particolari soggetti e vi sia accesso diretto o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, la regione sottopone al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di convenzione tipo. Le risorse hardware, software e le infrastrutture di rete in dotazione alle strutture ed agli uffici periferici del Ministero del lavoro che sono soppressi secondo quanto previsto dall'articolo 7, sono trasferite alla regione. Fermo restando che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita i diritti esclusivi sul software applicativo di sua proprieta' o comunque acquisito nell'ambito del sistema informativo lavoro, alla regione viene concesso il diritto di utilizzazione dello stesso. Le attivita' di manutenzione adeguativa, migliorativa ed evolutiva del software applicativo sono realizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con oneri a carico del proprio bilancio. A seguito del trasferimento delle dotazioni hardware, software e delle infrastrutture di rete, sono attribuite alla regione le attivita' di manutenzione e di conduzione degli impianti.
Testo vigente dal 21 maggio 2001
