Art. 7 — Soppressione uffici periferici
A decorrere dalla data della costituzione delle strutture previste dalla normativa regionale di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto sono soppressi gli uffici periferici e le strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espletanti i compiti e le funzioni previste nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 del presente decreto e contestualmente si procede all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali cosi' come individuati in base al decreto di cui al comma 1 del successivo articolo 8. In particolare sono soppresse le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura. Dalla medesima data di cui al precedente comma 1 decorre l'esercizio da parte della regione delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto. Dalla data di cui al precedente comma 1, la regione succede nella proprieta' delle attrezzature e dei beni strumentali degli uffici e delle strutture soppressi. Ai contratti in corso subentra la regione previo consenso delle parti contraenti fino alla scadenza dei contratti stessi. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali esistenti alla data dell'effettivo subentro della regione, nonche' il contenzioso in essere alla predetta data.
Testo vigente dal 21 maggio 2001
