Art. 9 — Sistema informativo
Il sistema informativo regionale di osservazione e monitoraggio permanente sul mercato del lavoro svolto dalla regione dovra' essere in connessione interattiva e scambio con i dati del sistema informativo del lavoro, unitario e integrato. La regione e gli enti locali possono stipulare convenzione con i soggetti autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla mediazione tra domande e offerte di lavoro, per l'accesso anche a titolo oneroso alla banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. La regione svolge l'attivita' di gestione degli impianti tecnologici delle unita' operative regionali e locali.
Testo vigente dal 19 maggio 2001
