Per le finalita' di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero dell'interno garantisce alle province della regione Friuli-Venezia Giulia l'utilizzo del sistema informativo e delle procedure informatizzate nonche' ogni necessaria manutenzione e implementazione e la relativa formazione degli operatori. Ai fini del monitoraggio statistico, delle analisi del mercato del lavoro e della corretta funzionalita' delle procedure, il Ministero dell'interno garantisce alla regione l'accesso ai dati dell'archivio informatizzato. Il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali inoltrano alla regione ogni comunicazione inerente alla materia trattata nel presente decreto legislativo.

Testo vigente dal 4 settembre 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-07-30;153~art3 · fonte del testo

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