Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Puglia e Calabria. La regione esercita le funzioni di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di servizi per l'impiego, di politiche formative e del lavoro, garantisce il raccordo con il sistema scolastico ed universitario e realizza in particolare:
- a)la promozione occupazionale con particolare riguardo al lavoro per le fasce deboli;
- b)il sistema di informazione e orientamento professionale;
- c)l'osservatorio sul mercato del lavoro;
- d)il sistema informativo regionale integrato per l'occupazione;
- e)interventi di innovazione e sperimentazione;
- f)l'assistenza tecnica e il monitoraggio. Alla regione competono, inoltre, le funzioni ed i compiti in materia di politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
Testo vigente dal 3 novembre 1998
