Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, comma 1:
  • 1)dopo la lettera d-ter), sono inserite le seguenti: «d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca Centrale Europea e dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano; d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)": il sistema di risoluzione istituito ai sensi del Regolamento (UE) 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;";
  • 2)dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: "e-bis) "Sim di classe 1": la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • e-ter)"Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim destinataria di una decisione dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4;";
  • b)all'articolo 4:
  • 1)al comma 2, le parole "comunicazione nei" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazione e di cooperazione nei";
  • 2)al comma 2-bis, le parole "AESFEM per" sono sostituite dalle seguenti: "AESFEM e all'ABE per";
  • 3)al comma 9, le parole "la Banca d'Italia, sulla" sono sostituite dalle seguenti: "la Banca d'Italia, nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea e sulla";
  • 4)dopo il comma 9, e' introdotto il seguente: "9-bis. La Banca d'Italia, se nell'esercizio della vigilanza consolidata verifica una situazione di emergenza, inclusa una situazione descritta all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010, o un'evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidita' del mercato e la stabilita' del sistema finanziario in uno Stato membro dell'Unione europea in cui opera il gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, informa tempestivamente l'ABE, il CERS e le pertinenti autorita' competenti, tra cui la Consob, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti.";
  • 5)al comma 12, le parole "I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale" sono sostituite dalle seguenti "I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Consob, nonche' i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si e' avvalsa,";
  • c)all'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo le parole "gli obblighi delle Sim" sono aggiunte le seguenti: ", delle imprese di paesi terzi";
  • d)l'articolo 7-decies e' sostituito dal seguente: "1. La Banca d'Italia e la Consob vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai sensi della presente parte:
  • a)sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) n. 600/2014, nonche' dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE;
  • b)sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) 2019/2033, nonche' dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento 2019/2033 e della direttiva (UE) 2019/2034.";
  • e)dopo l'articolo 7-decies, sono inseriti i seguenti: Art. 7-undecies (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033). - 1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' indicate dall'articolo 5, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033. 2. La Banca d'Italia, nei limiti e secondo le modalita' indicate all'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario, e' l'autorita' competente ad adottare, sentita la Consob, la decisione prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), numero iii), del regolamento (UE) n. 575/2013. 3. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a decidere, sentita la Consob, sull'applicazione alle Sim delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, secondo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033. 4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' decidere, sulla base dei criteri individuati nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), di applicare alle Sim le norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, secondo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. 5. La Consob e' l'autorita' competente a vigilare sul rispetto da parte delle Sim degli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'articolo 52 del regolamento (UE) 2019/2033. "Art. 7-duodecies (Disciplina applicabile alle Sim di classe 1-minus). - 1. Alle Sim di classe 1-minus si applicano, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013, le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE. Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob dal presente decreto legislativo";
  • f)all'articolo 11, comma 1, lettera b), le parole "nonche' attivita' connesse e strumentali o altre attivita' finanziarie, come individuate" sono sostituite dalle seguenti "nonche' altre attivita' finanziarie o attivita' connesse e strumentali, come individuate" e le parole "lettera b) e lettera b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b) e lettera c)";
  • g)dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente: "Art. 12-bis (Disposizioni applicabili alle societa' che controllano una o piu' imprese di investimento UE). - 1. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni alla holding di investimento, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033, o alla societa' di partecipazione finanziaria mista, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, con sede legale in Italia che non rientra tra i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), che controlla, direttamente o indirettamente, una o piu' imprese di investimento UE, e che non e' a sua volta controllata da un'impresa di investimento o da un'altra holding di investimento o societa' di partecipazione finanziaria mista. 2. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuare ispezioni presso le societa' indicate al comma 1. 3. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, su richiesta delle autorita' competenti di altri Stati dell'Unione europea, effettuare ispezioni presso le societa' indicate al comma 1 e ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' richiedenti. La Banca d'Italia e la Consob possono consentire che la verifica sia effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorita' competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, puo', se lo desidera, prendervi parte. 4. Agli esponenti delle societa' indicate al comma 1 si applica l'articolo 13. I compiti e i poteri di cui al comma 6 del medesimo articolo sono esercitati su richiesta delle autorita' competenti di altri Stati dell'Unione europea. 5. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, alle societa' indicate al comma 1 non si applicano le disposizioni indicate al presente Capo.";
  • h)all'articolo 19, comma 2, le parole "gestione, e assicurata" sono sostituite dalle seguenti: "gestione, ne' assicurata";
  • i)all'articolo 20-bis:
  • 1)al comma 2, le parole "Sim quando" sono sostituire dalle seguenti: "Sim, rilasciata ai sensi dell'articolo 19, quando"; alla lettera c), il segno d'interpunzione "." e' sostituito dal seguente ";"; dopo la lettera c), e' inserita la seguente: "d) nel caso delle Sim di classe 1, non sia stata ottenuta l'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1.";
  • 2)al comma 4, le parole "comma 2, e'" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2, lettere a), b) e c), e'";
  • j)dopo l'articolo 20-bis, e' inserito il seguente: "Art. 20-bis.1 (Sim di classe 1). - 1. In deroga all'articolo 19, per le Sim di classe 1 l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento e' rilasciata quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, del Testo Unico Bancario. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia; e' negata, dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea, quando dalla verifica delle condizioni indicate nell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico Bancario non risulti garantita la sana e prudente gestione. La proposta alla Banca Centrale Europea o la decisione di diniego della Banca d'Italia sono formulate sentita la Consob. 2. Le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 presentano domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 al piu' tardi il giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi: i) la media delle attivita' totali mensili della Sim, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, e' pari o superiore a 30 miliardi di euro; ii) la media delle attivita' totali mensili della Sim, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, e' inferiore a 30 miliardi di euro, ma questa fa parte di un gruppo, come individuato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 12, in cui il valore totale delle attivita' consolidate delle imprese del gruppo che detengono individualmente attivita' totali inferiori a 30 miliardi di euro e svolgono almeno uno dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), e' pari o superiore a 30 miliardi di euro; iii) scade il termine indicato nella decisione assunta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), numero iii), del regolamento (UE) n. 575/2013. 3. Le Sim che hanno presentato domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 possono continuare a svolgere i servizi e le attivita' di investimento per i quali sono autorizzate ai sensi dell'articolo 19 fino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo. Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo comporta la decadenza di diritto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 19 e la conseguente cancellazione dall'albo di cui all'articolo 20. 4. Le Sim autorizzate ai sensi del presente articolo sono iscritte in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 20. 5. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 e' revocata quando: a) sussiste una o piu' delle condizioni previste dall'articolo 14, comma 3-bis, lettere a) e b), del Testo Unico Bancario; o b) la media delle attivita' totali della Sim, calcolata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b, del Regolamento (UE) 575/2013, e' inferiore a 30 miliardi di euro per un periodo di cinque anni consecutivi; o c) e' accertata l'interruzione dello svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), per un periodo continuativo superiore a sei mesi. La revoca e' disposta dalla Banca Centrale Europea sentite la Banca d'Italia e la Consob, o su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob. Si applica l'articolo 20-bis, comma 3, salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo. 6. Per le Sim di classe 1 la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento diversi da quelli indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), e' disposta secondo quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 4. 7. Per l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento, la Sim, la cui autorizzazione sia revocata ai sensi del comma 5, lettere b) o c), richiede l'autorizzazione prevista dall'articolo 19. In questo caso, la Sim puo' continuare a svolgere i servizi e le attivita' di investimento per i quali e' stata autorizzata fino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 19. 8. Alle Sim di classe 1 si applicano, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013, le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36/UE. Conseguentemente, ad esse non si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I e Titolo II, Capo III, riferite esclusivamente alle Sim. Ai fini delle disposizioni richiamate ai periodi precedenti, le Sim di classe 1 sono equiparate alle banche. 9. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 55-bis, 56 e 60-bis.1 e dalle disposizioni ivi richiamate, le Sim di classe 1 sono equiparate alle banche ai fini dell'applicazione delle norme dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea che si applicano agli enti creditizi come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, nonche' delle disposizioni nazionali di recepimento di dette direttive. 10. Con riguardo alle Sim di classe 1, la Banca d'Italia esercita i poteri ad essa attribuiti dal Testo Unico Bancario secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis dello stesso Testo Unico. 11. Per le Sim di classe 1 restano fermi i poteri di vigilanza e le competenze della Consob in materia di prestazione di servizi e attivita' di investimento. 12. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' emanare disposizioni attuative del presente articolo.";
  • k)all'articolo 27, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. In deroga ai commi precedenti, alle imprese di investimento dell'UE che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applica l'articolo 29-bis. Tali imprese sono iscritte in una sezione speciale dell'elenco allegato all'albo previsto dall'articolo 20.";
  • l)all'articolo 28:
  • 1)al comma 4, le parole "ai commi 1 e 6." sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 6 e 6-bis.";
  • 2)al comma 5, infine, e' aggiunto il seguente periodo: "Con riguardo a queste imprese, la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi dell'articolo 46, paragrafi 6-bis e 6-ter, del medesimo regolamento.";
  • 3)dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Il comma 6 si applica anche in presenza di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, limitatamente ai servizi e alle attivita' di investimento in essa non inclusi.";
  • 4)al comma 7, le parole "del comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 6 e 6-bis";
  • 5)dopo il comma 7, e' inserito il seguente: "7-bis. In deroga ai commi precedenti, alle imprese di paesi terzi che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applica l'articolo 29-ter. Tali imprese sono iscritte in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 20.";
  • m)all'articolo 29-ter:
  • 1)al comma 4, le parole "ai commi 1 e 6." sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 6 e 6-bis.";
  • 2)al comma 5, infine, e' aggiunto il seguente periodo: "Con riguardo a queste banche, la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi dell'articolo 46, paragrafi 6-bis e 6-ter, del medesimo regolamento.";
  • 3)dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Il comma 6 si applica anche in presenza di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, limitatamente ai servizi e alle attivita' di investimento in essa non inclusi.";
  • 1)al comma 7, le parole "del comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 6 e 6-bis";
  • n)all'articolo 55-bis:
  • 1)al comma 1: 1.1. nell'alinea, le parole "alle Sim aventi sede legale in Italia che prestano uno o piu' dei seguenti servizi o attivita' di investimento:" sono sostituite dalle seguenti: "ai seguenti soggetti:"; 1.2. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) le Sim di classe 1;"; 1.3. la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) le Sim aventi sede legale in Italia, diverse da quelle indicate alla lettera a), che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio o il servizio di assunzione a fermo di strumenti finanziari e, in aggiunta o alternativa, collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente."; 1.4. la lettera c) e' abrogata;
  • 2)dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, nel caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e le disposizioni riferite alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite alla capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario.";
  • o)dopo l'articolo 55-quinquies, e' inserito il seguente: "Art. 55-sexies (Partecipazione al Meccanismo di Vigilanza Unico e al Meccanismo di Risoluzione Unico). - 1. La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico.";
  • p)all'articolo 56, comma 4-bis, le parole "gruppo. Si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "gruppo, nonche', nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre componenti del gruppo. Si applicano"; le parole "nonche' alla societa'" sono sostituite dalle seguenti: "nonche', nel caso di Sim diverse da quelle di classe 1, alla societa'"; le parole "Il riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento";
  • q)all'articolo 57, comma 6-ter, le parole "delle altre componenti del gruppo" sono sostituite dalle seguenti: "delle altre componenti del gruppo, nonche', nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre componenti del gruppo"; le parole "nonche' alla societa'" sono sostituite dalle seguenti: "nonche', nel caso di Sim diverse da quelle di classe 1, alla societa'"; le parole "Il riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento";
  • r)all'articolo 60-bis.1:
  • 1)al comma 4, le parole "alle Sim e" sono sostituite dalle seguenti: "alle Sim e, salvo che per le Sim di classe 1,";
  • 2)dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, nel caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e le disposizioni riferite alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite alla capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario.";
  • s)all'articolo 60-bis.3, dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: "3-ter. Ai fini del comma 3-bis, con riguardo alle Sim aventi sede legale in Italia diverse dalle Sim di classe 1 e di classe 1-minus:
  • a)i riferimenti ai requisiti disciplinati dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, si intendono effettuati a quelli disciplinati dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;
  • b)i riferimenti all'esposizione al rischio calcolata ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, si intendono effettuati ai requisiti previsti dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, moltiplicati per 12,5;
  • c)i riferimenti al requisito di capitale vincolante di secondo pilastro stabilito in base alla normativa di recepimento dell'articolo 104-bis della direttiva 2013/36/UE si intendono effettuati a quelli disciplinati dalla normativa di recepimento dell'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034.";
  • t)all'articolo 60-bis.4:
  • 1)al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Alle Sim di classe 1 si applica altresi' il Titolo V del medesimo decreto legislativo.";
  • 2)al comma 2, le parole "disciplina in materia di acquisto di partecipazioni qualificate, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa prevista ai sensi del Testo unico bancario" sono sostituite dalle seguenti: "disciplina del Testo unico bancario in materia di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa e, salvo che per le Sim di classe 1, acquisto di partecipazioni qualificate";
  • u)all'articolo 190:
  • 1)al comma 1, dopo le parole "nei confronti dei soggetti abilitati," sono aggiunte le seguenti: "delle holding di investimento come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033, delle societa' di partecipazione finanziaria mista come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento,";
  • 2)al comma 1, dopo le parole "9; 12;" sono aggiunte le seguenti: "12-bis;";
  • 3)dopo il comma 2-quinquies, e' inserito il seguente: "2-sexies. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica alle Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e, fuori dal caso previsto dall'articolo 20-bis.1, comma 3, svolgono uno dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1.";
  • v)all'articolo 194-ter:
  • 1)nella rubrica, le parole "575/2013 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "575/2013, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013";
  • 2)al comma 1, le parole "575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate" sono sostituite dalle seguenti: "575/2013, nonche' degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate";
  • w)dopo l'articolo 194-ter, e' inserito il seguente: "Art. 194-ter.1 (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2019/2033, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 e del regolamento (UE) 2019/2033). - 1. Nelle materie e per le violazioni a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 190, 190.3 e 190-bis, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura, secondo la ripartizione di competenze e con le modalita' ivi stabilite, anche in caso di inosservanza del regolamento (UE) 2019/2033, nonche' degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva (UE) 2019/2034, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE o dell'AESFEM direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi del regolamento UE n. 1093/2010 o del regolamento UE n. 1095/2010. 2. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.";
  • x)all'articolo 194-quater, comma 1:
  • 1)alla lettera c-septies), il segno d'interpunzione "." e' sostituito dal seguente: ";";
  • 2)dopo la lettera c-septies), sono inserite le seguenti: "c-octies) delle norme del regolamento (UE) 2019/2033 richiamate dall'articolo 194-ter.1 e delle relative disposizioni attuative;
  • c-novies)delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 richiamate dall'articolo 194-ter e delle relative disposizioni attuative.";
  • y)all'articolo 194-septies:
  • 1)alla lettera e-sexies), il segno d'interpunzione "." e' sostituito dal seguente: ";";
  • 2)dopo la lettera e-sexies), sono inserite le seguenti: "e-septies) delle norme del regolamento (UE) 2019/2033 richiamate dall'articolo 194-ter.1 e delle relative disposizioni attuative;
  • e-octies)delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 richiamate dall'articolo 194-ter e delle relative disposizioni attuative.";
  • z)all'articolo 195-ter, comma 1, le parole "194-ter, 194-quater" sono sostituite dalle seguenti: "194-ter, 194-ter.1, 194-quater"».

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

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