Art. 2 — Modifiche alla parte II, titolo I, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
All'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a oggetto:
- 1)i criteri e i divieti relativi all'attivita' di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
- 2)le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai FIA riservati. La Banca d'Italia puo' prevedere l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilita' e l'integrita' del mercato finanziario;
- 3)gli schemi tipo e le modalita' di redazione dei prospetti contabili che le societa' di gestione del risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente;
- 4)i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr;
- 5)i criteri e le modalita' da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore;
- 6)le condizioni per la delega a terzi della valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o azioni.»;
- b)al comma 2, lettera a), dopo il numero 3) e' inserito il seguente: «3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE;»;
- c)al comma 2-quater, lettera d), il numero 1), e' sostituito dal seguente: «1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 113 del testo unico bancario, le societa' di cui all'articolo 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;». All'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3, primo e secondo periodo, le parole: «o delle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, delle Sicav o delle Sicaf»;
- b)al comma 4 le parole: «o delle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, delle Sicav o delle Sicaf»;
- c)al comma 5 le parole: «o le Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, le Sicav o le Sicaf». All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «e alle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Sicav e alle Sicaf». All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «di societa' di gestione armonizzate» sono sostituite dalle seguenti: «di societa' di gestione UE e di GEFIA UE». All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la parola: «Sicav» sono inserite le seguenti: «e Sicaf». All'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 dopo le parole: «delle Sicav» sono aggiunte le seguenti: «e delle Sicaf»;
- b)al comma 2 dopo le parole: «le Sicav» sono inserite le seguenti: «e le Sicaf». All'articolo 15, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la parola: «Sicav» sono inserite le seguenti: «o Sicaf». All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «o in una Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, in una Sicav o in una Sicaf». All'articolo 17 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera a), le parole: «ed alle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Sicav e alle Sicaf»;
- b)al comma 1, lettera c), le parole: «e nelle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, nelle Sicav e nelle Sicaf». All'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f). Le Sgr possono, altresi', prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera e), qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA. Le societa' di gestione UE possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.».
Testo vigente dal 25 marzo 2014
