Ai fini del presente decreto si intende per:

  • a)«accessione»: insieme di individui geneticamente uniformi, derivati per moltiplicazione agamica di un singolo individuo caratterizzato da stato sanitario differente da quello di altri individui appartenenti alla stessa varieta' cultivar o popolazione;
  • b)«avente causa»: persona fisica o giuridica alla quale e' stato trasmesso o che ha acquisito le prerogative sulla varieta' prima spettanti al costitutore;
  • c)«analisi»: l'esame diverso dall'ispezione visiva;
  • d)«candidata pianta madre di categoria "Pre-Base"»: una pianta madre che il fornitore intende far accettare come pianta madre di categoria «Pre-Base»;
  • e)«categoria»: i materiali di «Pre-Base», «Base», «Certificato» o i materiali « Conformitas Agraria Communitatis (CAC)»;
  • f)«clone»: una discendenza vegetativa geneticamente uniforme di una singola pianta;
  • g)«codice accessione»: il codice alfa-numerico che identifica le piante madri da cui inizia il processo di produzione di materiali di moltiplicazione certificati, ai fini della tracciabilita';
  • h)«Comitato Fitosanitario Nazionale»: organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
  • i)«commercializzazione»: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione o piante a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso;
  • l)«costitutore»: la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varieta' ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varieta' che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione;
  • m)«crioconservazione»: la conservazione di materiale vegetale mediante raffreddamento a temperature criogeniche al fine di preservarne la vitalita';
  • n)«dichiarazione ufficiale»: la dichiarazione rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilita';
  • o)«disciplinare di produzione»: una raccolta di norme tecniche e requisiti specifici per la produzione e la commercializzazione di materiali di moltiplicazione certificati, riguardante una singola specie o gruppi di specie simili ed adottato con provvedimento amministrativo;
  • p)«fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attivita' riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto: riproduzione, produzione, protezione ovvero trattamento, importazione e commercializzazione;
  • q)«gemma»: organo vegetativo che rappresenta il primordio di un nuovo asse vegetativo, da cui possono avere origine foglie, rami o fiori;
  • r)«ispezione ufficiale»: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilita';
  • s)«ispezione visiva»: l'esame di piante o di parti di piante a occhio nudo, con lenti, stereoscopio o microscopio;
  • t)«lotto»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che puo' essere identificato grazie all'omogeneita' della sua composizione e della sua origine;
  • u)«marza»: porzione di ramo proveniente dalla pianta madre utilizzata per l'operazione di innesto;
  • v)«materiali di moltiplicazione»: le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante, compresi i portainnesto;
  • z)«micropropagazione»: la moltiplicazione di materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, utilizzando la coltura in vitro di gemme differenziate o di meristemi vegetativi differenziati ottenuti da una pianta;
  • aa)«moltiplicazione»: la riproduzione vegetativa di piante madri al fine di ottenere un numero sufficiente di piante madri della stessa categoria;
  • bb)«partita»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che puo' essere identificato grazie all'omogeneita' della sua composizione e della sua origine;
  • cc)«piantine»: le parti di piante e le piante intere, comprese, per le piante innestate, le marze, destinate ad essere piantate per la produzione di piante ortive;
  • dd)«pianta da frutto»: una pianta che e' destinata, dopo la commercializzazione, ad essere piantata o trapiantata";
  • ee)«pianta in fruttificazione» una pianta moltiplicata da una pianta madre e coltivata per la produzione di frutta, al fine di consentire la verifica dell'identita' varietale di tale pianta madre";
  • ff)«pianta madre di categoria "Base"»: una pianta madre destinata alla produzione di materiali di categoria «Base»;
  • gg)«pianta madre di categoria "Certificato"»: una pianta madre destinata alla produzione di materiali di categoria «Certificato»;
  • hh)«pianta madre di categoria "Pre-Base"»: una pianta madre destinata alla produzione di materiali di categoria «Pre-Base»;
  • ii)«pianta madre»: una pianta identificata destinata alla propagazione;
  • ll)«portinnesto»: porzione di pianta sui cui e' posta a sviluppare una marza o una gemma isolata;
  • mm)«praticamente esente da organismi nocivi»: quando la misura in cui gli organismi nocivi sono presenti sui materiali di moltiplicazione o sulle piante da frutto e' sufficientemente ridotta da garantire qualita' e utilita' accettabili dei materiali di moltiplicazione;
  • nn)«praticamente priva di alterazioni»: quando le alterazioni che possono compromettere la qualita' e l'utilita' dei materiali di moltiplicazione o delle piante da frutto sono presenti ad un livello pari o inferiore al livello che dovrebbe risultare dalle buone pratiche di coltivazione e di gestione e che tale livello e' coerente con le buone pratiche di coltivazione e di gestione;
  • oo)«rinnovo di una pianta madre»: la sostituzione di una pianta madre con una pianta da essa riprodotta per via vegetativa;
  • pp)«Servizio Fitosanitario Nazionale»: l'organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, articolato nel Servizio Fitosanitario Centrale e nei Servizi fitosanitari regionali e delle province autonome;
  • qq)«sezione incrementale»: procedimento attuabile, in qualsiasi fase della certificazione, per effettuare moltiplicazioni rapide di materiali carenti in quantita';
  • rr)«talea»: porzione di pianta capace di emettere radici e di rigenerare un nuovo individuo;
  • ss)«varieta'»: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del piu' basso grado conosciuto, il quale puo' essere:
  • 1)definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;
  • 2)distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche;
  • 3)considerato come un'unita' in relazione alla sua idoneita' a essere moltiplicato invariato.

Testo vigente dal 25 febbraio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18~art2 · fonte del testo

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