Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)«accessione»: insieme di individui geneticamente uniformi, derivati per moltiplicazione agamica di un singolo individuo caratterizzato da stato sanitario differente da quello di altri individui appartenenti alla stessa varieta' cultivar o popolazione;
- b)«avente causa»: persona fisica o giuridica alla quale e' stato trasmesso o che ha acquisito le prerogative sulla varieta' prima spettanti al costitutore;
- c)«analisi»: l'esame diverso dall'ispezione visiva;
- d)«candidata pianta madre di categoria "Pre-Base"»: una pianta madre che il fornitore intende far accettare come pianta madre di categoria «Pre-Base»;
- e)«categoria»: i materiali di «Pre-Base», «Base», «Certificato» o i materiali « Conformitas Agraria Communitatis (CAC)»;
- f)«clone»: una discendenza vegetativa geneticamente uniforme di una singola pianta;
- g)«codice accessione»: il codice alfa-numerico che identifica le piante madri da cui inizia il processo di produzione di materiali di moltiplicazione certificati, ai fini della tracciabilita';
- h)«Comitato Fitosanitario Nazionale»: organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- i)«commercializzazione»: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione o piante a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso;
- l)«costitutore»: la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varieta' ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varieta' che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione;
- m)«crioconservazione»: la conservazione di materiale vegetale mediante raffreddamento a temperature criogeniche al fine di preservarne la vitalita';
- n)«dichiarazione ufficiale»: la dichiarazione rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilita';
- o)«disciplinare di produzione»: una raccolta di norme tecniche e requisiti specifici per la produzione e la commercializzazione di materiali di moltiplicazione certificati, riguardante una singola specie o gruppi di specie simili ed adottato con provvedimento amministrativo;
- p)«fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attivita' riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto: riproduzione, produzione, protezione ovvero trattamento, importazione e commercializzazione;
- q)«gemma»: organo vegetativo che rappresenta il primordio di un nuovo asse vegetativo, da cui possono avere origine foglie, rami o fiori;
- r)«ispezione ufficiale»: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilita';
- s)«ispezione visiva»: l'esame di piante o di parti di piante a occhio nudo, con lenti, stereoscopio o microscopio;
- t)«lotto»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che puo' essere identificato grazie all'omogeneita' della sua composizione e della sua origine;
- u)«marza»: porzione di ramo proveniente dalla pianta madre utilizzata per l'operazione di innesto;
- v)«materiali di moltiplicazione»: le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante, compresi i portainnesto;
- z)«micropropagazione»: la moltiplicazione di materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, utilizzando la coltura in vitro di gemme differenziate o di meristemi vegetativi differenziati ottenuti da una pianta;
- aa)«moltiplicazione»: la riproduzione vegetativa di piante madri al fine di ottenere un numero sufficiente di piante madri della stessa categoria;
- bb)«partita»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che puo' essere identificato grazie all'omogeneita' della sua composizione e della sua origine;
- cc)«piantine»: le parti di piante e le piante intere, comprese, per le piante innestate, le marze, destinate ad essere piantate per la produzione di piante ortive;
- dd)«pianta da frutto»: una pianta che e' destinata, dopo la commercializzazione, ad essere piantata o trapiantata";
- ee)«pianta in fruttificazione» una pianta moltiplicata da una pianta madre e coltivata per la produzione di frutta, al fine di consentire la verifica dell'identita' varietale di tale pianta madre";
- ff)«pianta madre di categoria "Base"»: una pianta madre destinata alla produzione di materiali di categoria «Base»;
- gg)«pianta madre di categoria "Certificato"»: una pianta madre destinata alla produzione di materiali di categoria «Certificato»;
- hh)«pianta madre di categoria "Pre-Base"»: una pianta madre destinata alla produzione di materiali di categoria «Pre-Base»;
- ii)«pianta madre»: una pianta identificata destinata alla propagazione;
- ll)«portinnesto»: porzione di pianta sui cui e' posta a sviluppare una marza o una gemma isolata;
- mm)«praticamente esente da organismi nocivi»: quando la misura in cui gli organismi nocivi sono presenti sui materiali di moltiplicazione o sulle piante da frutto e' sufficientemente ridotta da garantire qualita' e utilita' accettabili dei materiali di moltiplicazione;
- nn)«praticamente priva di alterazioni»: quando le alterazioni che possono compromettere la qualita' e l'utilita' dei materiali di moltiplicazione o delle piante da frutto sono presenti ad un livello pari o inferiore al livello che dovrebbe risultare dalle buone pratiche di coltivazione e di gestione e che tale livello e' coerente con le buone pratiche di coltivazione e di gestione;
- oo)«rinnovo di una pianta madre»: la sostituzione di una pianta madre con una pianta da essa riprodotta per via vegetativa;
- pp)«Servizio Fitosanitario Nazionale»: l'organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, articolato nel Servizio Fitosanitario Centrale e nei Servizi fitosanitari regionali e delle province autonome;
- qq)«sezione incrementale»: procedimento attuabile, in qualsiasi fase della certificazione, per effettuare moltiplicazioni rapide di materiali carenti in quantita';
- rr)«talea»: porzione di pianta capace di emettere radici e di rigenerare un nuovo individuo;
- ss)«varieta'»: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del piu' basso grado conosciuto, il quale puo' essere:
- 1)definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;
- 2)distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche;
- 3)considerato come un'unita' in relazione alla sua idoneita' a essere moltiplicato invariato.
Testo vigente dal 25 febbraio 2021
