Ai fini del presente decreto si intende per:

  • a)«avente causa»: persona fisica o giuridica alla quale il costitutore della varieta', o del clone, trasferisce i propri diritti e doveri relativamente all'utilizzo;
  • b)«barbatellaio»: appezzamento di un vivaio dove si mettono a radicare le barbatelle;
  • c)«campo catalogo delle varieta' di viti iscritte al Registro nazionale»: impianto dove viene mantenuto in coltivazione un campione di piante di tutte le varieta' iscritte al Registro nazionale delle varieta' di viti (RNVV);
  • d)«campo di produzione»: appezzamento di terreno, dipendente da un centro aziendale, anche privo di strutture stabili, in cui avviene la produzione, anche temporanea;
  • e)«centro aziendale»: luogo operativo stabilmente costituito, provvisto di strutture attraverso le quali l'operatore professionale svolge le attivita' di cui all'articolo 65, paragrafo, 1 del regolamento (UE) 2016/2031, al quale afferiscono i campi di produzione;
  • f)«certificato del costitutore»: documento di carattere amministrativo o fiscale rilasciato dal costitutore della varieta' o del clone o dal suo avente causa, che attesta la categoria Iniziale o Base del materiale di moltiplicazione ai fini della costituzione di vigneti di viti-madri;
  • g)«clone»: una discendenza vegetativa di una varieta' conforme a un ceppo di vite scelto per la sua identita' varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario;
  • h)«Comitato fitosanitario nazionale»: organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
  • i)«costitutore»: la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varieta' ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varieta', che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione, nonche' dello stato sanitario dei materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziale» e «Base» di detta varieta';
  • l)«marza»: porzione di pianta con almeno una gemma vitale;
  • m)«materiali di moltiplicazione»:
  • 1)piante di vite: 1.1) barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto; 1.2) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea e' radicata; 1.3) barbatelle in vasetto: barbatelle franche o innestate prodotte in contenitori alveolati o vasetti; 1.4) barbatelle reinnestate: barbatelle innestate o barbatelle franche, precedentemente autorizzate alla commercializzazione, sulle quali e' stato rispettivamente sostituito o posto un nesto mediante innesto, messe a dimora in vivaio o in vasetto; 1.5) barbatelle rimesse: barbatelle franche o innestate precedentemente autorizzate alla commercializzazione messe a dimora in vivaio o in vasetto; 1.6) barbatelle frigoconservate: barbatelle franche o innestate conservate in frigo per la campagna successiva; 1.7) barbatelle micropropagate: barbatelle franche di varieta' portinnesto ottenute dalla moltiplicazione in vitro di gemme ascellari, secondo quanto riportato all'allegato I al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;
  • 2)parti di piante di vite: 2.1) sarmenti: tralci di un anno; 2.2) tralci erbacei: tralci non lignificati; 2.3) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate; 2.4) nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinati a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto; 2.5) talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinati alla produzione di barbatelle franche;
  • n)«micropropagazione»: moltiplicazione in vitro di varieta' di vite;
  • o)«operatore professionale»: come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 9), del regolamento (UE) 2016/2031;
  • p)«richiedente»:
  • 1)per l'iscrizione di varieta': persona fisica o giuridica che, qualora non sia noto il costitutore, propone l'iscrizione di una varieta' ai fini della sua utilizzazione commerciale e ne garantisce il mantenimento in conservazione.
  • 2)per l'iscrizione di cloni: la persona fisica o giuridica che presenta la domanda di iscrizione di un clone al Registro nazionale, responsabile della conservazione in purezza del clone, che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione, nonche' dello stato sanitario dei materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziale» e «Base» di detto clone;
  • q)«Servizio fitosanitario nazionale»: l'organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, articolato nel Servizio fitosanitario centrale e nei Servizi fitosanitari regionali e delle province autonome;
  • r)«varieta'»: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del piu' basso grado conosciuto, il quale possa essere:
  • 1)definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;
  • 2)distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche; e
  • 3)considerato come un'unita' in relazione alla sua idoneita' a moltiplicarsi invariato;
  • s)«varieta' pubblica»: varieta' in libera moltiplicazione;
  • t)«vigneti di viti-madri»: colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee da vivaio o di nesti, identificati in modo univoco nella denuncia di produzione;
  • u)«vite»: le piante del genere Vitis (L.) destinate alla produzione di uve o all'utilizzazione quali materiali di moltiplicazione di queste stesse piante;
  • v)«vivai di viti»: colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate.

Testo vigente dal 23 febbraio 2021

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;16~art2 · fonte del testo

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