I soggetti che producono o commercializzano piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi, cosi' come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera v), devono essere registrati nel RUOP in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031. I soggetti di cui al comma 1 devono:

  • a)rendersi personalmente disponibili o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione vegetale e questioni fitosanitarie, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
  • b)procedere ad ispezioni visive ogni qualvolta sia necessario, oppure secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
  • c)consentire agli incaricati del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti, per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni, e per il controllo dei registri di cui alla lettera i), nonche' dei relativi documenti;
  • d)individuare e tenere sotto controllo almeno i seguenti punti critici dei propri processi di produzione che influenzano la qualita' delle piantine di piante ortive e dei relativi materiali di moltiplicazione:
  • 1)la qualita' dei materiali di moltiplicazione e delle piante utilizzati per iniziare il processo di produzione;
  • 2)la semina, il trapianto, l'invasettamento ed il collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante;
  • 3)il piano ed il metodo di coltivazione;
  • 4)le cure colturali generali;
  • 5)le operazioni di moltiplicazione;
  • 6)le operazioni di raccolta;
  • 7)l'igiene;
  • 8)i trattamenti;
  • 9)l'imballaggio;
  • 10)l'immagazzinamento;
  • 11)il trasporto;
  • 12)l'amministrazione;
  • e)mettere in atto un sistema di tracciabilita' che consenta la registrazione delle seguenti informazioni:
  • 1)le informazioni sul controllo di cui alla lettera d);
  • 2)le piante o altri materiali acquistati per essere conservati o trapiantati in loco, in fase di produzione, ceduti a terzi;
  • 3)tutte le manifestazioni di organismi nocivi e tutte le misure prese a tale proposito compresi eventuali trattamenti chimici effettuati sulle piante;
  • 4)gli eventuali prelievi di campioni per le analisi di laboratorio ed i relativi risultati;
  • 5)altri dati la cui registrazione venga prescritta dall'organismo ufficiale responsabile;
  • f)prelevare campioni, con frequenza corrispondente al verificarsi di uno dei punti critici dei cicli produttivi, per eventuali analisi da far effettuare presso un laboratorio ritenuto idoneo dal Servizio fitosanitario nazionale;
  • g)garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente;
  • h)dare attuazione a tutte le misure prescritte dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
  • i)registrare e conservare per almeno tre anni tutte le informazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e), nonche' quelle relative alle vendite e agli acquisti, quando vengono commercializzati piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi;
  • l)concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche;
  • m)collaborare in ogni altro modo con il Servizio fitosanitario nazionale. Le informazioni relative alla tracciabilita' devono essere aggiornate almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali. Per i materiali ceduti ad altre categorie e' possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione. Eventuali correzioni devono essere effettuate tenendo traccia di quanto scritto in precedenza. Il fornitore la cui attivita' in questo campo si limita alla semplice distribuzione di materiali prodotti ed imballati al di fuori del suo stabilimento, deve garantire la tracciabilita' delle operazioni di acquisto, di vendita o di consegna di tali prodotti, da esibire su richiesta del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Testo vigente dal 25 febbraio 2021

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