Il Registro comprende le seguenti informazioni:

  • a)la specie di appartenenza della varieta';
  • b)la denominazione della varieta';
  • c)eventuali marchi commerciali registrati;
  • d)eventuali sinonimi;
  • e)il costitutore, l'eventuale avente causa, l'eventuale rappresentante designato o altro richiedente l'iscrizione, per la sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a);
  • f)il soggetto responsabile della conservazione in purezza della varieta' per la sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b);
  • g)l'indicazione «descrizione ufficiale» o «descrizione ufficialmente riconosciuta» o «in corso di registrazione»;
  • h)l'utilizzo;
  • i)la data di registrazione e del rinnovo della registrazione;
  • l)la data di scadenza della registrazione;
  • m)l'eventuale codice della privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali o numero della domanda;
  • n)la data di rilascio della privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali o della domanda;
  • o)l'eventuale clone sanitario;
  • p)l'eventuale codice identificativo dell'accessione, se si tratta di varieta' iscritta nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
  • q)l'eventuale indicazione dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione in cui e' conservata l'accessione di cui alla lettera n);
  • r)eventuali annotazioni ed altre informazioni utili. Il Ministero provvede ad istituire un fascicolo per ogni varieta' che registra, che contiene una descrizione della varieta' e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varieta'.

Testo vigente dal 25 febbraio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18~art8 · fonte del testo

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