Art. 8 — Informazioni contenute nel Registro
Il Registro comprende le seguenti informazioni:
- a)la specie di appartenenza della varieta';
- b)la denominazione della varieta';
- c)eventuali marchi commerciali registrati;
- d)eventuali sinonimi;
- e)il costitutore, l'eventuale avente causa, l'eventuale rappresentante designato o altro richiedente l'iscrizione, per la sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a);
- f)il soggetto responsabile della conservazione in purezza della varieta' per la sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b);
- g)l'indicazione «descrizione ufficiale» o «descrizione ufficialmente riconosciuta» o «in corso di registrazione»;
- h)l'utilizzo;
- i)la data di registrazione e del rinnovo della registrazione;
- l)la data di scadenza della registrazione;
- m)l'eventuale codice della privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali o numero della domanda;
- n)la data di rilascio della privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali o della domanda;
- o)l'eventuale clone sanitario;
- p)l'eventuale codice identificativo dell'accessione, se si tratta di varieta' iscritta nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
- q)l'eventuale indicazione dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione in cui e' conservata l'accessione di cui alla lettera n);
- r)eventuali annotazioni ed altre informazioni utili. Il Ministero provvede ad istituire un fascicolo per ogni varieta' che registra, che contiene una descrizione della varieta' e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varieta'.
Testo vigente dal 25 febbraio 2021
