[1]Al Comitato di coordinamento partecipano, quando si trattano questioni di rispettiva competenza, le Autorità del settore finanziario. Restano fermi le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quale Coordinatore dei Servizi Digitali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.
[2]Il Comitato di coordinamento può fornire indirizzi unitari ai fini della stipula degli accordi e dei protocolli d'intesa per la cooperazione e il coordinamento operativo e informativo previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10, nonché per l'adozione degli atti di indirizzo di cui all'articolo 11.
[3]Ai fini di cui al comma 1, ACN e AgID informano il Comitato di coordinamento della stipula degli accordi e dei protocolli d'intesa, nonché dell'avvio delle relative negoziazioni di cui all'articolo 7.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
