[1]I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'ACN, ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e destinati, in via prioritaria, all'esercizio delle funzioni attribuite alla medesima Agenzia dalla legge IA e dal presente decreto.
[2]I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'AgID in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, per l'intero ammontare, a favore del bilancio dell'AgID. Tali somme sono destinate, in via prioritaria, allo svolgimento delle attività di cui al presente decreto.
[3]Con riguardo ai proventi delle sanzioni amministrative irrogate dalle Autorità del settore finanziario, resta fermo quanto previsto dalle rispettive normative di settore.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
