Art. 22 — Misure sanzionatorie non pecuniarie
[1]Per le violazioni del regolamento IA caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità e in linea con i criteri richiamati all'articolo 23, comma 6, l'Autorità nazionale di notifica e le Autorità nazionali di vigilanza del mercato possono, ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento IA e in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo articolo 23:
- a)ordinare di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle;
- b)qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.
[2]Per l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 1, lettera a), entro il termine stabilito dall'Autorità si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 23. In questo caso, l'importo delle sanzioni è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 23.
[3]Restano fermi i poteri spettanti alle autorità di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, della legge IA in base alla legislazione di settore.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
