Art. 31 — Esiti della sperimentazione normativa per l'IA
[1]Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 16, del regolamento IA, le autorità nazionali competenti presentano relazioni annuali all'ufficio per l'IA a decorrere dall'anno successivo all'istituzione dello Spazio di sperimentazione normativa per l'IA e successivamente ogni anno fino alla sua cessazione, nonché una relazione definitiva.
[2]La relazione comprende, altresì, le sperimentazioni realizzate dalle amministrazioni regionali e locali.
[3]Le relazioni di cui al comma 1, sono trasmesse dalle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, per il tramite del Comitato di coordinamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri anche al fine di valutare opportuni interventi di revisione normativa a seguito degli esiti della sperimentazione.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
