Art. 1 — Oggetto e ambito di applicazione
Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 1 e 3 del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, di seguito denominato «regolamento», il presente decreto, in applicazione degli articoli 7, 13, 23 e 34 del medesimo regolamento, designa l'autorita' competente per i servizi di intermediazione dei dati e per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati, nonche' gli organismi competenti per specifici settori che assistono gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso alle categorie di dati individuate dall'articolo 3 del regolamento, dettando la disciplina sanzionatoria per le violazioni del medesimo regolamento. Restano ferme le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e di controllo sul trattamento dei medesimi dati nonche' le competenze del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato previste a legislazione vigente.
Testo vigente dal 10 ottobre 2024
