All'articolo 35 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata»;
  • b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis) Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico soddisfano i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento eIDAS.»;
  • c)al comma 5, primo periodo, dopo le parole «di una firma» e' inserita la seguente: «elettronica», dopo la parola «qualificata» sono inserite le seguenti: «o di un sigillo elettronico» e, infine, le parole: «dall'Allegato III della direttiva 1999/93/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Allegato II del regolamento eIDAS»;
  • d)il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La conformita' di cui al comma 5 e' inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento eIDAS. Ove previsto dall'organismo di cui al periodo precedente, la valutazione della conformita' del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma e' effettuata dall'AgID in conformita' alle linee guida di cui al comma 5.».

Testo vigente dal 13 settembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179~art30 · fonte del testo

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