All'articolo 18 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante agevolazioni per nuove iniziative produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nel comma 1, dopo le parole: "210. Per le iniziative produttive intraprese" sono aggiunte le seguenti: ", a decorrere dal 1 gennaio 1997,";
- b)dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Resta ferma, in relazione al periodo d'imposta 1997, la spettanza del credito d'imposta agli effetti dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese prevista dal comma 210 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal precedente comma 1.".
Testo vigente dal 11 maggio 1998
