Capo III – Condizioni di esercizio
- Art. 21 — Vigilanza
- Art. 22 — Obbligo di gestione distinta per le imprese autorizzate ad esercitare anche i rami vita e capitalizzazione
- Art. 23 — Riserve tecniche relative al portafoglio italiano
- Art. 24 — Riserva di compensazione
- Art. 25 — Riserva di senescenza
- Art. 26 — Riserva per sinistri denunciati tardivamente
- Art. 27 — Copertura delle riserve tecniche
- Art. 28 — Valutazione delle attività patrimoniali
- Art. 29 — Regole sulla congruenza
- Art. 30 — Quote massime
- Art. 31 — Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche
- Art. 32 — Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi
- Art. 33 — Margine di solvibilità
- Art. 34 — Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilità disponibile dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari
- Art. 35 — Determinazione del margine di solvibilità
- Art. 36 — Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi
- Art. 37 — Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri
- Art. 37-bis — Confronto con il margine di solvibilità richiesto dell'esercizio precedente
- Art. 38 — Disposizioni particolari per il calcolo del margine di solvibilità nell'assicurazione malattia
- Art. 39 — Quota di garanzia
- Art. 39-bis — Meccanismi di indicizzazione
- Art. 40 — Vigilanza sull'attuazione del programma di attività
- Art. 41 — Comunicazione delle tariffe e delle condizioni di polizza
- Art. 42 — Sopravvenuta inidoneità degli amministratori e degli azionisti
- Art. 43 — Condizioni di esercizio dei rami vita e capitalizzazione